LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 9 AGOSTO 2012

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 9 AGOSTO 2012

"NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA"

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1(finalità)

1. La Regione Campania, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera s) del vigente Statuto regionale ed in conformità a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione dei parchi e riserve naturali in Campania), tutela le specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale e, al fine di regolamentare l'attività venatoria, adotta la presente legge.

2. Le norme dettate dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia di tutela del patrimonio faunistico informano l'azione amministrativa della Regione e degli enti delegati.

Art. 2 (Patrimonio faunistico regionale e tutela)

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale.

2. Fanno parte del patrimonio faunistico regionale i mammiferi e gli uccelli temporaneamente o stabilmente dimoranti in stato di naturale libertà in Campania.

3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

4. Le direttive del Consiglio e della Commissione europea concernenti la tutela dell'ambiente, della fauna e la conservazione degli uccelli selvatici, recepite dalla legge 157/1992, sono integralmente attuate dalla Regione.

5. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica comunque presenti nel territorio regionale elencate dall'articolo 2 della legge 157/1992 e quelle indicate dagli atti della CEE, o convenzioni internazionali, come minacciate di estinzione.

6. Per le specie di cui al comma 5, non presenti attualmente nel territorio della Regione Campania, è vietata comunque la detenzione sotto qualsiasi forma.

Art. 3 (Cattura temporanea e inanellamento)

1. È vietata in tutto il territorio regionale qualsiasi forma di uccellagione o cattura di fauna selvatica, o di prelievo di piccoli nati, uova o nidi e sono fatte salve le forme di cattura previste e disciplinate dalla presente legge.

2. L'autorizzazione per attività di cattura temporanea per inanellamento degli uccelli a scopo scientifico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 157/1992, è concessa con provvedimento monocratico della competente struttura regionale.

Art. 4 (Centri di recupero della fauna selvatica)

1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), autorizza l'istituzione di centri di recupero della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 157/1992 con le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti. Tali autorizzazioni possono essere concesse al Corpo Forestale dello Stato, ai dipartimenti scientifici delle università, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente che operano in Campania.

2. L'autorizzazione è subordinata alla predisposizione di un progetto esecutivo che illustri nel dettaglio le strutture, le funzioni e le risorse, sia finanziarie sia professionali, e di un dettagliato programma di gestione.

3. La Giunta regionale, a seguito di parere dell'ISPRA, autorizza l'istituzione dei centri di recupero della fauna selvatica e con delibera stabilisce l'assegnazione di eventuali contributi da versare annualmente all'inizio della stagione venatoria.

4. Con regolamento regionale sono dettagliate le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 5 (Esercizio venatorio da appostamento fisso)

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con adeguati materiali, con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia e ogni altro appostamento realizzato con strutture fisse o mobili che comportano preparazione di sito o modifica delle condizioni del luogo.

2. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni stabilmente e saldamente ancorate nelle paludi e negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici.

3. Gli appostamenti fissi di caccia non possono avere più di un impianto stabile e non più di due postazioni di osservazione o di sparo.

4. Per gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito ed appostamenti idonei a consentire il costante allagamento del suolo pena la revoca dell'autorizzazione.

5. L'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia, ha validità minima per cinque anni, salvo revoca, deve essere corredata da planimetria in scala 1:2000 indicante l'ubicazione dell'appostamento ed è inoltre subordinata al possesso, da parte del richiedente, del consenso scritto del proprietario e del conduttore del terreno, lago o stagno privato qualora trattasi di diversa persona.

6. La Provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi anche con uso di richiami vivi di allevamento che richiedono l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva e la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico venatorio.

7. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 157/1992 gli appostamenti autorizzati non possono essere in numero superiore ad un appostamento per ogni tremila ettari di superficie provinciale utile alla caccia e non possono essere ubicati a meno di mille metri dalla battigia del mare né avere superficie inferiore a diecimila metri quadrati.

8. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento annuale della tassa di concessione regionale prevista dalle tabelle annesse al decreto legislativo 23 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).

9. Non è consentito costruire appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a cinquecento metri dai confini di parchi e riserve naturali, dalle oasi di protezione e dalle zone di ripopolamento e cattura. La distanza fra appostamenti non deve essere inferiore a cinquecento metri.

10. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 157/1992 è consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di duecento metri dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto.

11. È vietata la caccia in forma vagante ad una distanza minore di cento metri dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare.

12. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

13. Le Province, nel limite di cui al comma 7, possono rilasciare autorizzazioni dando priorità alle domande di ultrasessantenni, di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

14. Per motivate ragioni le Province possono consentire al titolare di impiantare l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato.

15. Gli appostamenti che non comportino modificazione del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia sono considerati temporanei. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.

16. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.

17. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dal centro dell'impianto.

18. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.

Art. 6 (Allevamento, detenzione e uso dei richiami per la caccia da appostamento)

1. La Giunta regionale con provvedimento disciplina l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento temporaneo.

2. La Giunta regionale disciplina con provvedimento la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi da appostamento temporaneo di cattura dell'annata, appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, merlo, pavoncella e colombaccio. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il numero massimo complessivo di richiami non può superare le dieci unità.

3. E' vietata, in tutto il territorio regionale, la vendita di uccelli di cattura.

4. La sostituzione di un richiamo può avvenire dietro consegna alla Provincia del richiamo morto da sostituire ovvero previa presentazione di certificato del servizio veterinario della Azienda sanitaria locale competente e del relativo anellino.

5. Alle Province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

Art. 7 (Tassidermia)

1. È vietata la detenzione, il commercio e la preparazione di uccelli o mammiferi, trattati con procedimento tassidermico o con analoghi procedimenti, appartenenti alle specie non cacciabili ai sensi della legge 157/1992, delle direttive CEE e convenzioni internazionali in materia di caccia ed ogni altra disposizione emanata dalla Regione Campania.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, la preparazione tassidermica delle spoglie è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:

a) fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge157/1992, purché abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;

b) fauna proveniente dall'estero, purché l'abbattimento o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alle legislazioni vigenti in materia nel Paese di origine e nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa prescritta dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione - CITES;

c) fauna domestica;

d) fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati, purché appartenenti a specie cacciabili.

3. I possessori a qualsiasi titolo di fauna selvatica protetta imbalsamata o di fauna appartenente alle specie di cui al comma 1 dell'articolo 15, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alle amministrazioni provinciali un elenco contenente il numero di esemplari posseduti, la specie a cui appartengono e la presunta epoca di cattura e imbalsamazione. Sono esenti da tale obbligo gli Istitutiuniversitari e i musei naturalistici.

4. Le amministrazioni provinciali a mezzo di proprio personale procedono alla apposizione di proprie targhette inamovibili ed inalterabili su ciascun esemplare denunciato contenente il numero di matricola ad esso assegnato.

5. Le amministrazioni provinciali debbono mantenere il registro dei soggetti imbalsamati appartenenti alla fauna selvatica protetta ed un registro per le specie di cui al comma 1 dell'articolo 15, in cui sono indicate le generalità del possessore, le specie dichiarate, il numero di matricola assegnato, la data presunta di cattura e la data di apposizione del contrassegno. Le amministrazioni provinciali possono richiedere rimborso delle spese sostenute per l'apposizione dei contrassegni.

6. I possessori di selvaggina abbattuta, appartenente alle specie di cui al comma 1 dell'articolo 15, che intendono preparare tali animali con trattamento tassidermico, entro due giorni dall'uccisione dell'esemplare, devono richiedere l'autorizzazione alla amministrazione provinciale competente per territorio. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto nel periodo intercorrente tra la data di apertura e quella di chiusura della stagione venatoria di cui all'articolo 24.

7. La mancata osservanza delle norme di cui al presente articolo comporta le sanzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c). Sono fatte salve le sanzioni penali di cui all'articolo 30, comma 2 della legge 157/1992.

8. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di tassidermista sono rilasciate dal dirigente del settore caccia provinciale, a persone nominativamente indicate, che abbiano superato apposito esame colloquio con la commissione di esami di cui all'articolo 35. La prova deve riguardare il riconoscimento delle specie animali oggetto della tutela della presente legge. L'autorizzazione di cui al presente comma non esime da altri obblighi previsti da altre leggi per l'esercizio dell'attività in argomento.

Art. 8 (Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla presente legge e dalla legge157/1992 alla Regione, sono delegate alle amministrazioni provinciali che le esercitano in conformità alle norme statali vigenti ed alla presente legge.

2. La Regione e le Province, per l'espletamento delle funzioni di propria competenza, si avvalgono dei pareri del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale e del Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale della caccia, organi tecnici consultivi, istituiti ai sensi della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la